Cassazione: Avvocato e cliente sono valide anche le comunicazioni al Bar 0 1016
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda la condotta di un avvocato il quale, assunto l’incarico difensivo a favore di una S.A.S. in merito ad una procedura di sfratto, comunichi in forma orale la notizia dell’esito dell’udienza (concessione del termine di grazia di 90 gg) al socio accomandante, anziché alla socia accomandataria, con l’effetto della successiva convalida dello sfratto.